Separazione-divorzio congiunto: arriva il primo sì del Tribunale di Milano

 

Il Tribunale di Milano ha ritenuto ammissibile il cumulo tra separazione personale e divorzio, anche nell’ambito di un procedimento su domanda congiunta. Si tratta del primo provvedimento del genere.

Due coniugi, in comunione dei beni, hanno chiesto al Tribunale di Milano, con ricorso redatto ai
sensi degli articoli 473 bis.49 e 473 bis.51 cod.proc.civ., di pronunziare all’interno dello stesso
giudizio la loro separazione personale e, decorsi i sei mesi di legge e dunque divenuta procedibile
la relativa domanda, anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto. In
particolare, con la separazione, le parti avevano hanno dato atto di aver raggiunto un accordo in
merito alla divisione dei beni ricadenti nel pregresso regime di comunione.
Con sentenza non definitiva del 5 maggio 2023, i giudici meneghini hanno accolto l’impostazione
del ricorso e dunque hanno dichiarato la separazione personale dei coniugi, omologato le
condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici e preso atto delle ulteriori statuizioni
personali. Con separata ordinanza il Collegio ha rimesso la causa davanti al Giudice relatore per la
successiva pronunzia sullo scioglimento del vincolo.
Il Tribunale di Milano ha preso così definitiva posizione sulla questione del c.d. separar-orzio,
ovvero sulla possibilità di cumulare, anche all’interno dei procedimenti su domanda congiunta,
domanda di separazione e divorzio: una possibilità che in base, alle indicazioni fornite, in alcuni
tribunali (Genova, Vercelli, Modena) era ammessa e in altri (Bari, Padova, Firenze) negata.
La sentenza è di notevole interesse per una serie di profili che si possono così riassumere: a) il
cumulo di domande di cui all’art. 473 bis. 49 c.p.c. è possibile non solo nei procedimenti
contenziosi ma anche in quelli su domanda congiunta ex art. 473 bis. 51 c.p.c.; b) il tribunale,
investito della richiesta, omologa le condizioni della separazione inerenti alla prole e ai rapporti
economici e prende atto delle ulteriori statuizioni c) nei procedimenti su domanda congiunta non
è necessario depositare la documentazione economica richiesta dall’art. 473 bis. 12 c.p.c. anche in
caso di richiesta di trattazione scritta, ove le parti si siano reciprocamente dispensate dal relativo
incombente; d) nel caso di trattazione scritta, la data in cui si scioglie la comunione deve essere
individuata in quella di scadenza del termine di cui all’art. 127 ter c.p.c.; e) in caso di cumulo di
domande “la modifica unilaterale” delle conclusioni formulate per il divorzio è ammissibile solo in
presenza di allegazione dei fatti nuovi, così come espressamente indicati dall’art. 473 bis. 19,
comma secondo.
La pronunzia in commento si caratterizza sia per la sua portata innovatrice sia perché costituisce
corretta interpretazione delle norme introdotte dal D.lgs 149/2022, come suggerito anche dalla
dottrina allo stato maggioritaria.

Articolo di Alessandro Simeone

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Mariateresa Mezzasalma
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